Legge regionale 08 aprile 2013, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.
Art. 9
 (Norme urgenti in materia di protezione sociale)
8.
In relazione al disposto di cui al comma 173 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.7.2.3390 la denominazione del capitolo 4082 è sostituita dalla seguente: <<Contributo pluriennale all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo>>.

10. Per le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, la documentazione relativa alla certificazione di invalidità può essere presentata ai Comuni dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento entro l'1 luglio 2013.
11. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, da soggetti che siano successivamente deceduti, si prescinde dalla dimostrazione della situazione economica equivalente. In tali casi, ai fini della collocazione in graduatoria, è attribuito il punteggio massimo previsto per la valutazione di tale criterio.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, riconosciuta dall'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, un contributo straordinario di 55.000 euro per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive da applicare in materia di interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 4864 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive degli interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito".
14. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
16.
Il comma 119 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:
<<119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002.>>.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1 Comma 17 abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 19/2010.
2 Comma 9 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.