Legge regionale 08 aprile 2013, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.
Art. 4
 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti)
9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), tra le competenze attribuite alla Regione dall'1 gennaio 2008 per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, rientrano anche quelle di cui all'articolo 17, comma 7, lettera c), della legge regionale stessa.
11. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), gli obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica si riferiscono ad alloggi aventi destinazione d'uso residenziale come determinata dagli strumenti urbanistici comunali.
13. Il requisito previsto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo anche ai richiedenti le agevolazioni a sostegno dei canoni di locazione.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
17 bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2 ter, della legge regionale 6/2003, come introdotta dal comma 16, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 9697 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti da sentenze del Tribunale di Trieste in materia di applicazione di norme in materia di sostegno alle locazioni".
20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
21. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 9687 del medesimo stato di previsione della spesa.
25.
Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 99, lettera a), della legge regionale 18/2011, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3417 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale".

26.
Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 99, lettera b), della legge regionale 18/2011, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 3418 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti".

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
29. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 del medesimo stato di previsione della spesa.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie del Comune.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Comune di Fontanafredda per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie - ricorso al mercato finanziario".
33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 4148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
34. Al fine di favorire l'acquisizione della prima casa da parte di soggetti acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati da cooperativa edilizia, nei cui confronti sia stato assunto un provvedimento di revoca dell'anticipazione regionale concessa ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con obbligo degli acquirenti di restituzione del contributo medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire i contenziosi con gli obbligati e accettare, in via di transazione, un rimborso pari all'85 per cento dell'importo dovuto in linea capitale, a fronte di formale richiesta di definizione da parte degli interessati medesimi. La richiesta degli interessati deve pervenire entro il 20 maggio 2013, termine ultimo per la proposizione dell'appello, alla struttura regionale competente in materia di edilizia, che vi provvede nei successivi novanta giorni.
36. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 35, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia dei diritti di credito.
37. Le disposizioni dei commi 35 e 36 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.
38. I termini di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione dei contributi assegnati dall'Amministrazione regionale a favore degli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, si intendono automaticamente prorogati per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni dettate dall'articolo 14 della legge regionale 27/2012, in materia di concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale.
41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Note:
1 Comma 17 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 6/2013
2 Comma 38 bis aggiunto da art. 10, comma 20, L. R. 6/2013
3 Comma 38 ter aggiunto da art. 4, comma 98, L. R. 27/2014
4 Parole aggiunte al comma 38 ter da art. 1, comma 6, L. R. 7/2015
5 Comma 11 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
6 Comma 12 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
7 Comma 13 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
8 Comma 14 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
9 Comma 15 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
10 Comma 16 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.