Legge regionale 08 aprile 2013, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.
Art. 2
 (Norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio)
7. La progettazione e la realizzazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina del costo complessivo di 300.000 euro, già affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Cimolais in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2678 del 21 ottobre 2005, sono sostituite dalla progettazione e dalla realizzazione dell'intervento per la difesa del centro abitato del Comune di Cimolais, di cui lo studio del dissesto geologico in località Crep de Savath, ha evidenziato la priorità assoluta.
8. In attuazione a quanto disposto dal comma 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituire l'intervento previsto nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n. ALP/2392-Pn/lg/12 del 25 ottobre 2005, a integrazione dell'intervento relativo al completamento delle opere paramassi a lato della strada statale 251 presso il centro abitato del Comune di Cimolais, già affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune medesimo con il decreto n. ALP/2395-Pn/lg/11 del 25 ottobre 2005 e fermi restando l'impegno della somma di 300.000 euro a valere sull'unità di bilancio 2.4.2.1052 e sul capitolo di spesa 2541, nonché l'erogazione a titolo di acconto del 10 per cento del finanziamento, a favore del Comune di Cimolais per le spese sostenute e documentate per la progettazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla realizzazione della variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del Consorzio medesimo.
10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 6.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 19.500 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1030 e dal capitolo 1804 limite 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
13. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
18.
In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 48, della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 17, all'unità di bilancio 2.1.1.5030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 2800 dopo le parole <<Corpo forestale regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia>>.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2 Comma 15 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
3 Comma 19 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4 Lettera b) del comma 16 abrogata da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014
6 Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014
7 Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014
8 Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
9 Comma 20 abrogato da art. 65, comma 1, lettera q), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 58 dell'art. 5, L.R. 18/2011.
10 Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016
12 Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016