Legge regionale 04 aprile 2013, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019
Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.
a) le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;
b) la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 90, comma 1, e le materie d'esame.>>.
1. Ai fini dell'esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).>>.
<<1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e per le finalità di tutela del consumatore, il titolare o il legale rappresentante ovvero, in alternativa, la persona specificatamente preposta all'attività di impresa ricettiva, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 89;
b) essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze.>>.