Legge regionale 04 aprile 2013, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019
Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitivitą delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.
Art. 94
(Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 41, 42, 44, 51, 52, comma 2, 58, 58 bis, 59, 60, 61, 64, comma 7 ter, 69, 72, 78, 80, 83, commi 3 e 4, 89, comma 1, lettera c), 95 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
e) gli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);
g) il comma 6 bis dell'articolo 30, il comma 4 dell'articolo 37 e il comma 7 dell'articolo 40 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
a) le lettere a), c), c bis) ed e) del comma 1 e il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunitą europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunitą europee del 7 luglio 2004);