Legge regionale 07 febbraio 2013, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2016
2 Articolo 6 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2016
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale e nel quadro della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale, per ridurre il costo di tali farmaci e per agevolarne l'accesso, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2016
Art. 2
 (Definizioni)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 11/2016
Art. 3
 (Ambito di applicazione e disposizioni generali)
3. L'allestimento e la prescrizione delle preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa statale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 11/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 11/2016
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 2, L. R. 11/2016
Art. 4
2. Per la prosecuzione del trattamento a livello domiciliare la terapia può essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri individuati dalla Regione ai sensi del comma 1.
3. I medicinali a base di cannabinoidi sono acquistati in modo centralizzato dall'ente di cui all'articolo 6. Le farmacie degli enti del Servizio sanitario regionale ne garantiscono il successivo allestimento e la dispensazione ai pazienti.
4. Per pazienti in assistenza domiciliare, la preparazione e la fornitura dei farmaci cannabinoidi potrà essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità da definirsi previo accordo da stipularsi a livello regionale.
5. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 11/2016 , a decorrere dall'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 6 , L.R. 11/2016, come disposto dall'art. 8, c. 1, della medesima L.R. 11/2016.
2 I provvedimenti attuativi di cui all'art. 6 L.R. 11/2016 sono stati adottati con DGR 1884/2016.
Art. 5
 (Compiti di informazione sanitaria)
1. Al fine di favorire la conoscenza tra i medici degli ambiti e degli effetti della cura con farmaci cannabinoidi, la Regione, nell'ambito della definizione delle linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), promuove periodicamente iniziative di informazione dirette ai medici e ai farmacisti operanti nella regione.
Art. 6 ter
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2016
2 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 31, L. R. 13/2021