Legge regionale 31 dicembre 2012 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).

Art. 4

(Finalità 3 - gestione del territorio)

1. A far data dall'1 gennaio 2013 non sono accoglibili le domande volte a ottenere, ai sensi dell'articolo 138, comma 9, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), i contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connesso alla predisposizione del Piano regionale per le attività estrattive - PRAE di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive).

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 2412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di promozione sociale Animaimpresa un contributo a sostegno della realizzazione di progetti innovativi nel settore ambientale volti alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti mediante il riutilizzo a fini sociali di prodotti invenduti.

5. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

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6. Il contributo di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

7. Il contributo di cui al comma 4 è concesso a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

8. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1062 e del capitolo 9121 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. I commi 28 e 29 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2012 sono sostituiti dai seguenti:

<<28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Polcenigo un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione e all'adeguamento di impianti fotovoltaici sulle malghe di proprietà del Comune medesimo.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). Con il decreto di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.>>.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 28, della legge regionale 14/2012, come sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 3.4.2.1068 e al capitolo 1824 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie di Maria Santissima Regina di Gorizia, dei Santi Pietro e Paolo di Staranzano e del Santissimo Salvatore di Gradisca d'Isonzo un finanziamento straordinario di 10.000 euro ciascuna a fronte delle spese di manutenzione ordinaria, nonché degli oneri di funzionamento di immobili di proprietà sostenute nel 2008-2012.

12. Le domande per la concessione dei finanziamento di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

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13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1118 e del capitolo 5976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti assegnati al Comune di Vajont ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963), e parzialmente erogati, sono definitivamente determinati nella misura dell'importo erogato.

15. Ai fini della determinazione del finanziamento di cui al comma 14, il Comune di Vajont presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione della documentazione prevista dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento attestante che il finanziamento percepito è stato speso per le finalità previste dal relativo decreto di concessione.

16. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 15 è disposta la revoca del decreto di concessione del finanziamento a seguito di decadenza per inadempimento ed è ordinata la restituzione, senza interessi, delle somme erogate.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vajont un finanziamento pari a 200.000 euro da destinare a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont.

18. Ai fini di cui al comma 17 il Comune di Vajont presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una domanda corredata della dichiarazione attestante che il finanziamento è destinato a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont. Il finanziamento è definitivamente concesso ed erogato in un'unica soluzione.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Erto e Casso un finanziamento pari a 15.000 euro da destinare a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont.

21. Ai fini di cui al comma 20 il Comune di Erto e Casso presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una domanda corredata della dichiarazione attestante che il finanziamento è destinato a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont. Il finanziamento è definitivamente concesso ed erogato in un'unica soluzione.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

23. AI comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature da destinare alla struttura>>.

24. La domanda di contributo per le finalità di cui all'articolo 4, comma 9, della legge regionale 14/2012, come modificato dal comma 23, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trovano applicazione le modalità già definite dall'articolo 4, comma 10, della medesima legge regionale 14/2012.

25. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 9, della legge regionale 14/2012, come modificato dal comma 23, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Basagliapenta in Comune di Basiliano per la ristrutturazione dell'edificio del ministero pastorale (antica canonica).

27. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 26 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con i decreti di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porpetto un finanziamento straordinario anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale.

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30. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 27.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 81.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Prata di Pordenone un contributo straordinario per la riqualificazione urbana.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

34. Per la finalità prevista dal comma 32 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3526 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Quirino un contributo straordinario per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

37. Per la finalità prevista dal comma 35 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3527 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunella - Jus di Contovello un contributo straordinario di 40.000 euro per interventi urgenti di messa in sicurezza e restauro conservativo della chiesa della Madonna della Salvia di Contovello.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Sant'Andrea e Rita di Trieste un contributo straordinario per la ristrutturazione della sala polifunzionale David Maria Turoldo.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste a sostegno delle spese per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione della casa canonica della chiesa di Nostra Signora della Provvidenza.

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata.

46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Santuario di Santa Maria Maggiore di Trieste a sostegno delle spese per la realizzazione dell'intervento di recupero e restauro delle vetrate della navata laterale sinistra.

48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata.

49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3494 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Martino Vescovo di Percoto un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la parrocchia stipula per il completamento delle opere di risanamento e di manutenzione straordinaria del Santuario Beata Vergine di Muris - Percoto.

51. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

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52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di San Paolo Tesis di Vivaro per lavori di restauro e manutenzione straordinaria del campanile e della chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo di Tesis di Vivaro.

54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata.

55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3499 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia San Giovanni Battista -Ipplis di Premariacco un contributo straordinario per la ristrutturazione e la manutenzione della chiesa filiale San Girolamo in Azzano - Comune di Premariacco.

57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla chiesa Concattedrale di San Marco Evangelista di Pordenone un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la chiesa Concattedrale stessa stipula per l'esecuzione delle opere di realizzazione della nuova sacrestia interrata del Duomo Concattedrale - secondo stralcio.

60. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del progetto preliminare dei lavori e del relativo quadro economico di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Manzano un contributo straordinario per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale.

63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 92.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

65. Alla parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù a Trieste è concesso un contributo straordinario per l'effettuazione dei lavori di sostituzione della centrale termica della chiesa e dell'oratorio siti nei locali della parrocchia medesima, attualmente fuori uso.

66. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 65 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 30.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 9122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013 -2015 e del bilancio 2013.

68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Valvasone un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di interventi di restauro architettonico, conservazione e adeguamento funzionale del Castello.

69. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 68 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

70. Per le finalità di cui al comma 68 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 1834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Moruzzo un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per lavori di riqualificazione urbana, miglioramento della viabilità e dell'arredo urbano.

72. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 71 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 27.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 81.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Fiume Veneto un contributo straordinario per la riqualificazione urbana del "Parco del Mortol".

75. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 74 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Arzene un contributo straordinario per la realizzazione di piste ciclabili.

78. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

79. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 4084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Brugnera un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la realizzazione di percorsi e piste ciclabili.

81. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 80 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro il 30 settembre 2013, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

(4)

82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 32.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 96.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 4089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

83. Sono assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese legali sostenute dai Comuni che si sono costituiti parte civile in procedimenti penali, definiti con sentenza passata in giudicato, che hanno coinvolto, tra gli altri, soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 (Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici), nei limiti degli importi eccedenti le spese legali liquidate dalle rispettive sentenze a favore dei medesimi Comuni.

84. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

85. L'importo di 45.000 euro non impegnato sull'unità di bilancio 3.9.2.1072 e sul capitolo 9621 alla data del 31 dicembre 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), non è trasferito nella competenza dell'esercizio 2013 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura dell'autorizzazione di spesa disposta con il comma 84.

86. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui al capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di coloro che, prima dell'emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale, abbiano alienato la nuda proprietà di edifici destinati, rispettivamente, a uso di abitazione e di attività agricola, a soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela entro il secondo grado, ancorché gli stessi edifici, sotto il profilo strutturale, non facciano corpo unico pur appartenendo allo stesso proprietario.

87. La progettazione e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza lungo la "Vecchia strada della Valcellina" in Comune di Montereale Valcellina, affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva alla Provincia di Pordenone, in base alla deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2011, n. 2223 con la quale è stato approvato il riparto di 1.500.000 euro per la realizzazione di opere di sistemazione geologica e di prevenzione da calamità naturali, finanziate dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche), da affidarsi mediante l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, sono eseguite dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna che subentra, quale delegatario, alla Provincia di Pordenone.

88. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia di Pordenone è tenuta a trasferire al Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna l'importo di 25.000 euro erogato, a titolo di acconto pari al 10 per cento del finanziamento relativo alla delegazione amministrativa intersoggettiva di cui al comma 87, con decreto del direttore del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna del 28 febbraio 2012, protocollo Sgeo/444-Pn/Ig/21.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 281.588,37 euro, concesso ed erogato all'Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Centrale Friuli" per i lavori di sistemazione idraulica e fognaria del bacino est del canale Fosso Grande in Comune di Porpetto, rispettivamente, con i decreti del Direttore del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento n. 3017 del 25 novembre 2010, e n. 2274 del 29 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- Disposizioni in materia di risorse idriche), a favore della medesima Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Centrale Friuli" per la realizzazione del collegamento fognario dell'abitato del Comune di Porpetto alla rete fognaria per acque nere in Comune di San Giorgio di Nogaro, afferente all'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro, in attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sulla base di quanto indicato nella delibera dell'Autorità d'Ambito n. 23/2010 (Attività e procedure per l'avvio della redazione del Piano d'Ambito), e nel progetto di Piano regionale di tutela delle acque, adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2000 del 15 novembre 2012.

90. Ai fini di cui al comma 89 l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Centrale Friuli" presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di conferma del contributo corredata del progetto preliminare dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

91. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Bertiolo ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per i lavori di recupero e riqualificazione immobili "ex Filanda" di Bertiolo fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento. Per detto intervento trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012.

92. Ai fini di cui al comma 91 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 91.

93. Il Comune di Attimis è autorizzato a utilizzare il contributo costante annuo ventennale concesso dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 2096, del 28 novembre 2012, a valere sui fondi dell'esercizio 2012 della legge regionale 2/2000, articolo 4, commi da 55 a 57, per la ristrutturazione dell'ex asilo nido e delle pertinenze in luogo dell'intervento indicato nella delibera di concessione citata.

94. Per le finalità del comma 93 è fatta salva a tutti gli effetti la relativa domanda presentata dal Comune di Attimis alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

95. Il Comune di Castions di Strada è autorizzato a utilizzare il contributo costante annuo ventennale concesso dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 2096 del 28 novembre 2012 a valere sui fondi dell'esercizio 2012 della legge regionale 2/2002, articolo 4, commi da 55 a 57, anche per gli interventi di valorizzazione del sito di interesse ambientale "Palude Selvote".

96. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo già concesso alla parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 1/2003, fissando nuovi termini di fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento e che per la realizzazione della stessa venga mantenuta da parte del beneficiario la quota di cofinanziamento dell'8,45 per cento. Per detto intervento trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012.

97. Ai fini di cui al comma 96 la parrocchia presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 96.

98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costante annuo ventennale concesso al Comune di Bagnaria Arsa con deliberazione della Giunta regionale n. 1084 del 14 maggio 2009, e con decreto PMT/215/ERCM/UD - 292, del 14 febbraio 2011, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 2/2000, per la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana diverso da quello originariamente previsto.

99. Per le finalità di cui al comma 98 il Comune di Bagnaria Arsa presenta alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa.

100. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del Titolo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

101. In deroga al disposto dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il contributo pluriennale concesso per la realizzazione di interventi e opere di edilizia scolastica e universitaria a favore di altro soggetto pubblico o privato che intenda acquistare il bene immobile oggetto di contributo, a condizione che siano soddisfatti anche nei confronti dell'acquirente i requisiti richiesti dalla norma di finanziamento di settore e che l'acquirente stesso si impegni a mantenere il vincolo di destinazione d'uso per ulteriori cinque anni a decorrere dalla data di trasferimento della proprietà dell'immobile.

102. Il trasferimento del contributo rimane subordinato all'effettivo trasferimento della proprietà del bene immobile e da tale termine è assoggettato alla disciplina dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

103. Le domande vanno presentate alla struttura regionale che ha concesso il contributo, congiuntamente dal beneficiario originario e dal soggetto che intende acquisire l'immobile oggetto di contribuzione, corredate della documentazione dalla quale risultino rispettate le condizioni di cui al comma 101.

104. La struttura regionale comunica, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, gli esiti dell'istruttoria e fissa, in caso di esito favorevole, il termine entro il quale deve essere presentata la documentazione relativa al trasferimento di proprietà del bene.

105. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al Comune di Cordenons, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri nelle finalità istituzionali dell'Ente beneficiario. Per detti interventi trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012.

(2)

106. Ai fini di cui al comma 105 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 105.

107. Le domande presentate nell'esercizio 2012, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879), relative agli interventi esclusi dalla graduatoria unica regionale approvata nel medesimo anno, sono riammesse d'ufficio al contributo purché facenti parte di una graduatoria comunale e purché pervenute alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio lavori pubblici entro il 31 dicembre 2012. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a integrare la graduatoria unica regionale già approvata per l'anno 2012.

108. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), dopo le parole <<o volontari>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizze assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato>>.

109. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 15, L. R. 5/2013

Comma 105 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 5/2013

Parole sostituite al comma 12 da art. 5, comma 39, lettera b), L. R. 5/2013

Parole sostituite al comma 81 da art. 4, comma 9, L. R. 6/2013

Parole soppresse al comma 51 da art. 4, comma 10, L. R. 23/2013

Parole aggiunte al comma 29 da art. 72, comma 3, L. R. 26/2014