Legge regionale 31 dicembre 2012 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).

Art. 14

(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)

1.

( ABROGATO )

(2)(12)(21)

2.

( ABROGATO )

(22)

3.

( ABROGATO )

(3)

4.

( ABROGATO )

(23)

4 bis.

( ABROGATO )

(1)(24)

4 ter.

( ABROGATO )

(13)(25)

5.

( ABROGATO )

(4)

6.

( ABROGATO )

(6)(11)(26)

6 bis.

( ABROGATO )

(14)(27)

7.

( ABROGATO )

(7)(8)(28)

8.

( ABROGATO )

(5)

9.

( ABROGATO )

(29)

10.

( ABROGATO )

(30)

11.

( ABROGATO )

(15)(19)(20)(31)

12.

( ABROGATO )

(16)

13.

( ABROGATO )

(32)

14.

( ABROGATO )

(33)

15. La lettera c) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituita dalla seguente:

<<c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2013, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.>>.

16. Al comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole <<posti dal comma 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica>>.

17. Alla fine del secondo periodo del comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanità>>.

18. Il comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

<<25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.>>.

19. Il comma 25 ter dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

<<25 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.>>.

20. Al primo periodo del comma 27 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, le parole <<primo periodo>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo periodo>>.

21. Il comma 28.1 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

<<28.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2013-2015, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, ove non già sostituite, nonché a quelle verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. L'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spesa di personale, oltre a quella iscritta all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.>>.

22.

( ABROGATO )

(17)

23. Al comma 28 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole <<dispongono i commi 28 e 28.1>> sono sostituite dalle seguenti: <<dispone il comma 28.1>>.

24. Al comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole <<dai commi 28 e 28.1>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal comma 28.1>>.

25. All'ultimo periodo del comma 30 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole <<dai commi 28 e 28.1>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal comma 28.1>>.

26. Gli enti locali istituiti a decorrere dal 2013 sono soggetti alla disciplina regionale in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale a decorrere dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

27. A decorrere dal 2013 sono abrogati i commi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 21 bis, 22, 23, 24, 28, 31 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche e integrazioni e il comma 37 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2011.

28.

( ABROGATO )

(34)

29. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

30. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2013. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

31.

( ABROGATO )

(36)

32.

( ABROGATO )

(37)

33. Le disposizioni contenute nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni a favore delle zone terremotate nel magio 2012), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative, in materia di enti locali, in capo a organi statali si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli articoli 3, 4 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

34.

( ABROGATO )

(18)

35.

( ABROGATO )

(35)

36.

( ABROGATO )

(9)

37.

( ABROGATO )

(10)

38. Il comma 25 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2011 è abrogato.

39. AI fine di assicurare la coerenza delle registrazioni delle operazioni contabili tra i livelli di governo all'interno del territorio regionale, anche con riferimento all'uniforme applicazione della classificazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), istituita ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nell'ambito della contabilizzazione dei finanziamenti regionali derivanti da delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la Giunta regionale costituisce un tavolo tecnico interistituzionale Regione-enti locali in attuazione dei principi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 1/2006, per la verifica dell'uniformità dei criteri adottati e la proposta di eventuali misure correttive. La Giunta prende atto degli esiti dello studio, emanando con proprio atto di indirizzo le conseguenti direttive generali in materia.

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 5/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 5/2013

Comma 3 abrogato da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 5/2013

Comma 5 abrogato da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 5/2013

Comma 8 abrogato da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 5/2013

Comma 6 sostituito da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 5/2013

Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 5, lettera e), L. R. 5/2013

Parole soppresse al comma 7 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 5/2013

Comma 36 abrogato da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 5/2013

10  Comma 37 abrogato da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 5/2013

11  Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 11, comma 6, L. R. 5/2013

12  Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 7, L. R. 5/2013

13  Comma 4 ter aggiunto da art. 10, comma 45, lettera a), L. R. 6/2013

14  Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 45, lettera b), L. R. 6/2013

15  Lettera c) del comma 11 abrogata da art. 14, comma 22, lettera b), L. R. 23/2013

16  Comma 12 abrogato da art. 14, comma 22, lettera b), L. R. 23/2013

17  Comma 22 abrogato da art. 14, comma 22, lettera c), L. R. 23/2013

18  Comma 34 abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, L.R. 1/2006.

19  Lettera a) del comma 11 sostituita da art. 14, comma 10, L. R. 15/2014

20  Vedi la disciplina transitoria del comma 11, stabilita da art. 14, comma 11, L. R. 15/2014

21  Comma 1 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

22  Comma 2 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

23  Comma 4 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

24  Comma 4 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

25  Comma 4 ter abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

26  Comma 6 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

27  Comma 6 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

28  Comma 7 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

29  Comma 9 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

30  Comma 10 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

31  Comma 11 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

32  Comma 13 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

33  Comma 14 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014

34  Comma 28 abrogato da art. 50, comma 2, lettera d), L. R. 3/2016

35  Comma 35 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24 e 28, L.R. 1/2006.

36  Comma 31 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

37  Comma 32 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.