Legge regionale 31 dicembre 2012 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).

Art. 12

(Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), la parola <<sei>> è sostituita dalla seguente: <<dieci>>.

2. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 1, è destinata la spesa di 524.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista alla Tabella L, approvata dal comma 44, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi), le parole <<di lire 100 milioni per l'anno 1995 per le spese di funzionamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<annuo per le spese relative all'attività e al funzionamento; con regolamento sono individuate le voci di spesa per le quali è ammissibile il contributo.>>.

4.

( ABROGATO )

(35)

5. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 47 (Articolazione della dirigenza) della legge regionale 18/1996 le parole <<per una sola volta>> sono soppresse.

6. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

c)

( ABROGATA )

d)

( ABROGATA )

e)

( ABROGATA )

f)

( ABROGATA )

g)

( ABROGATA )

h) al comma 40, come modificato dalla lettera e), del comma 3, dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011, le parole <<31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2013>>.

(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)

7.

( ABROGATO )

(33)

8.

( ABROGATO )

(8)(34)

9. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Regione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze. La mobilità di cui al presente comma può essere attuata anche nei confronti del personale dell'ARPA di cui l'Amministrazione regionale si avvalga ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), alla data di entrata in vigore della presente legge.

(1)(3)

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9880 e 9881.

10 bis. La Regione è autorizzata ad attivare, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, la mobilità di comparto nei confronti del personale di altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale che risulti in posizione di comando presso la Regione medesima alla data del 31 dicembre 2008 e alla data di entrata in vigore della presente legge. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative competenze.

(2)

11. Al fine di favorire l'accesso di tutti i dipendenti pubblici agli uffici di segreteria di cui all'articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni, il conferimento dell'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 4 del medesimo articolo 38, può avvenire anche nei confronti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con riferimento alla categoria equiparata a quella rivestita presso l'amministrazione di appartenenza. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla collocazione del dipendente in aspettativa o fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

12. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

c) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

(6)(7)

13. Il disposto di cui al comma 12 ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data cessano gli incarichi di vice dirigente, conferiti dalle Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, in essere alla data medesima.

14. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 16/2010, per <<retribuzione complessiva mensile determinata in applicazione della graduazione>> si intende quella spettante a un dirigente regionale, con rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo regionale di lavoro, con pari graduazione.

15. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 13, in relazione al disposto di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici), e i commi 26, 28 e 33 dell'articolo 12, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

b) il comma 30, dell'articolo 12, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

16. AI comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 14/2012, le parole <<per gravidanza e puerperio>> sono sostituite dalle seguenti: <<per congedo per maternità e paternità, per congedo parentale>>.

17. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 1 e 3>>.

18. Al comma 35 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010, le parole <<fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1505>> sono sostituite dalle seguenti: <<fanno carico alle seguenti unità di bilancio/capitoli 11.3.1.1180/1505 e 1459, 11.3.2.1180/1484, nonché alle unità di bilancio/capitoli 11.3.1.1184/1452, 11.3.1.1180/1457 e 10.3.2.1168/1496 e 1497>>.

19. La Regione può avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con proprio personale, della collaborazione di personale dipendente di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione medesima anche attraverso propri enti pubblici e consorzi di diritto pubblico nonché del soggetto di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); a tale fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni disciplinanti le modalità dell'avvalimento, nonché la corresponsione, alle società di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al personale messo a disposizione; con riferimento alla messa a disposizione del personale di Insiel Spa, la convenzione è stipulata dalla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme. Resta ferma, con riferimento alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, la disciplina di cui all' articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale). La Regione può altresì mettere a disposizione delle società controllate direttamente o indirettamente proprio personale secondo modalità da definirsi mediante convenzione stipulata con le società dalla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.

(24)(25)

20. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 19, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. A decorrere dall'1 gennaio 2013 agli oneri derivanti dall'articolo 4 del Contratto Collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico, non dirigenti, quadriennio normativo (II Fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, code contrattuali, sottoscritto il giorno 3 luglio 2007, si fa fronte con le risorse all'uopo stanziate all'unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650 e all'unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9880 e 9881.

22.

( ABROGATO )

(5)

23.

( ABROGATO )

(4)

24. Il comma 53 quinquies, dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:

<<53 quinquies. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono definire specifici obiettivi nell'ambito di iniziative, individuate dalla Giunta regionale, relativamente alla Regione, e da ANCI, UPI e UNCEM, relativamente agli enti locali della Regione, finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa, al riordino e ristrutturazione amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio e il ricorso alle consulenze. Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, in relazione all'attuazione degli obiettivi, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo del 50 per cento, per la contrattazione collettiva integrativa; le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi. Le iniziative e gli obiettivi sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali; i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.>>.

25. Alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 3 le parole <<rappresentativi delle autonomie locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di ICT ed e-government>>;

b) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<previsti dal SIIR>> sono aggiunte le seguenti: <<costituiscono servizi di interesse generale e>>;

c) all'articolo 5 dopo le parole <<(Legge finanziaria 2008)>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche). Gli eventuali introiti derivanti a Insiel Spa dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla società per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attività previste dalla presente legge.>>.

26.

( ABROGATO )

(9)

27.

( ABROGATO )

(10)

28.

( ABROGATO )

(11)

29.

( ABROGATO )

(12)

30.

( ABROGATO )

(13)

31.

( ABROGATO )

(14)

32.

( ABROGATO )

(15)

33.

( ABROGATO )

(16)

34.

( ABROGATO )

(17)

35.

( ABROGATO )

(18)

36.

( ABROGATO )

(19)

37.

( ABROGATO )

(20)

38.

( ABROGATO )

(21)

39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 fanno carico allo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

40.

( ABROGATO )

(22)

41.

( ABROGATO )

(23)

42. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa, socio unico della società per azioni Ersagricola Spa, è autorizzata a trasformare la propria partecipata in una società a responsabilità limitata, di cui agli articoli 2462 e seguenti del codice civile.

43. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa provvede a adeguare lo Statuto definendo le modalità della partecipazione.

44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.

Note:

Aggiunto un periodo alla fine del comma 9 del presente articolo come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 9/1/2013, n. 2.

Comma 10 bis aggiunto al presente articolo come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 9/1/2013, n. 2.

Parole sostituite al comma 9 da art. 10, comma 9, L. R. 5/2013

Comma 23 abrogato da art. 12, comma 12, lettera g), L. R. 6/2013

Comma 22 abrogato da art. 42, comma 1, L. R. 10/2013

Lettera a) del comma 12 abrogata da art. 42, comma 1, L. R. 21/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, L.R. 16/2010.

Lettera b) del comma 12 abrogata da art. 42, comma 1, L. R. 21/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, L.R. 16/2010.

Parole sostituite al comma 8 da art. 12, comma 9, L. R. 23/2013

Comma 26 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

10  Comma 27 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

11  Comma 28 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

12  Comma 29 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

13  Comma 30 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

14  Comma 31 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

15  Comma 32 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

16  Comma 33 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

17  Comma 34 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

18  Comma 35 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

19  Comma 36 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

20  Comma 37 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

21  Comma 38 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

22  Comma 40 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

23  Comma 41 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 7/2014

24  Parole aggiunte al comma 19 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014

25  Parole sostituite al comma 19 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014

26  Lettera a) del comma 6 abrogata da art. 4, comma 9, lettera k), L. R. 12/2014

27  Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 4, comma 9, lettera k), L. R. 12/2014

28  Lettera c) del comma 6 abrogata da art. 4, comma 9, lettera k), L. R. 12/2014

29  Lettera d) del comma 6 abrogata da art. 4, comma 9, lettera k), L. R. 12/2014

30  Lettera e) del comma 6 abrogata da art. 4, comma 9, lettera k), L. R. 12/2014

31  Lettera f) del comma 6 abrogata da art. 4, comma 9, lettera k), L. R. 12/2014

32  Lettera g) del comma 6 abrogata da art. 4, comma 9, lettera k), L. R. 12/2014

33  Comma 7 abrogato da art. 4, comma 9, lettera k), L. R. 12/2014

34  Comma 8 abrogato da art. 4, comma 9, lettera k), L. R. 12/2014

35  Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera eee), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.