Legge regionale 31 dicembre 2012 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).

Art. 11

(Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. Il comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012) è abrogato.

2. Ai fini di dare pronto avvio agli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea per il periodo 2014-2020, con riferimento alla programmazione comunitaria transfrontaliera Italia-Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese di assistenza tecnica per la predisposizione e la redazione del nuovo programma operativo.

3. Per la finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Consiglio regionale l'importo di 250.000 euro per l'attribuzione da parte del Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia alle emittenti televisive locali aventi sede in regione, di risorse integrative dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), secondo un apposito regolamento approvato dal Comitato stesso.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1162 e del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. I commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 14/2012 sono abrogati.

7.

( ABROGATO )

(2)

8.

( ABROGATO )

(3)

9. Ai consiglieri regionali in carica sino alla X legislatura continua ad applicarsi l'istituto dell'assegno vitalizio come disciplinato dalla legge regionale 38/1995, mantenendo gli stessi i diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e nelle precedenti.

10.

( ABROGATO )

(4)

11.

( ABROGATO )

(5)

12.

( ABROGATO )

(6)

13.

( ABROGATO )

(7)

14.

( ABROGATO )

(8)

15.

( ABROGATO )

(9)

16.

( ABROGATO )

(10)

17.

( ABROGATO )

(11)

18.

( ABROGATO )

(12)

19.

( ABROGATO )

(13)

20.

( ABROGATO )

(14)

21.

( ABROGATO )

(15)

22.

( ABROGATO )

(16)

23.

( ABROGATO )

(17)

24.

( ABROGATO )

(18)

25.

( ABROGATO )

(19)

26.

( ABROGATO )

(20)

27.

( ABROGATO )

(21)

28.

( ABROGATO )

(22)

29.

( ABROGATO )

(23)

30.

( ABROGATO )

(24)

31.

( ABROGATO )

(25)

32.

( ABROGATO )

(26)

33.

( ABROGATO )

(27)

34.

( ABROGATO )

(28)

35.

( ABROGATO )

(33)

36.

( ABROGATO )

(29)

37.

( ABROGATO )

(30)

38.

( ABROGATO )

(31)

39.

( ABROGATO )

(32)

40. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole <<i consiglieri regionali e gli assessori regionali cui>> sono sostituite dalle seguenti: <<coloro ai quali>> e le parole <<rinunciarvi ottenendo la restituzione dei contributi a tal fine versati.>> sono sostituite dalle seguenti: <<ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota.>>;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).>>.

41. Alla legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

<<3 bis. È altresì consentita la corresponsione anticipata dell'assegno vitalizio, per un massimo di undici mesi, su richiesta del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi e un giorno; in tal caso l'assegno è ridotto nella misura dello 0,42 per cento del suo ammontare per ogni mese di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.>>;

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis

(Sequestro e pignoramento dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio e la sua quota sono assoggettabili a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall'articolo 545 del codice di procedura civile.>>.

(1)

42. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005);

b) i commi 12 e 13 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

c) i commi 75, 75 bis, 76 e 77 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

d) i commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

43. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, in considerazione della natura pubblica dell'associazione di cui all'articolo 2, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), prevista dall'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), la Regione può avvalersi, anche in regime convenzionale, del Centro di cui al medesimo articolo 2 della legge regionale 34/1991 per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.

44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.

Note:

Al comma 41, lett. b) del presente articolo la parola "sequestro" corretta come da Errata corige pubblicata nel B.U.R. 16/1/2013, n. 3.

Comma 7 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

Comma 8 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

Comma 10 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

Comma 13 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

Comma 14 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

Comma 15 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

10  Comma 16 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

11  Comma 17 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

12  Comma 18 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

13  Comma 19 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

14  Comma 20 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

15  Comma 21 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

16  Comma 22 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

17  Comma 23 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

18  Comma 24 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

19  Comma 25 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

20  Comma 26 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

21  Comma 27 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

22  Comma 28 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

23  Comma 29 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

24  Comma 30 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

25  Comma 31 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

26  Comma 32 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

27  Comma 33 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

28  Comma 34 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

29  Comma 36 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

30  Comma 37 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

31  Comma 38 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

32  Comma 39 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013

33  Comma 35 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 10/2013