Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).
Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi edilizi e impiantistici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, per i quali alla data del 31 ottobre 2012 non è stato dato avvio ai lavori, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.
4. I finanziamenti di rilievo aziendale relativi ai Piani di investimento 2011 e precedenti sono ridefiniti nella quota complessiva mediante riduzione degli importi corrispondenti agli interventi oggetto di riprogrammazione per effetto delle disposizioni di cui al comma 3. Di conseguenza, gli interventi confermati nei singoli piani devono trovare copertura interamente nella quota così ridefinita.
7. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel comma 5, è disposta la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme erogate.
8. Per l'anno 2013, al fine di garantire un finanziamento commisurato al mantenimento dei livelli assistenziali esistenti nei settori sanitario e sociale, l'utile rilevato in sede di chiusura della gestione del Servizio sanitario regionale nell'anno 2011, destinato con delibera di Giunta regionale n. 1754 dell'11 ottobre 2012 ad accantonamenti a debito verso la Regione nei bilanci dei singoli Enti, e gli importi accantonati ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) nell'anno 2012, costituiscono disponibilità economica e finanziaria dell'intero Servizio sanitario regionale a sostegno delle attività e degli interventi rientranti nella programmazione sanitaria e, come tale, sono iscritti nei bilanci degli Enti a copertura dei costi programmati per le esigenze del Servizio sanitario regionale che ciascun Ente è chiamato a sostenere come da programmazione 2013.
10. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 24, della legge regionale 14/2012, la domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 della medesima legge è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, entro il 30 giugno 2013.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) CRO di Aviano un contributo di 150.000 euro per la realizzazione del progetto "Core facility" finalizzato allo studio dei radiofarmaci per la diagnosi e la cura innovativa dei tumori.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
13. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 12 concede il contributo, che può essere erogato in unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.1137 e del capitolo 4138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
16. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 18/2012, come inserito dal comma 15, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 5/2013
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 2, L. R. 5/2013
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 3, L. R. 5/2013
4 Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 3, L. R. 5/2013
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 4, L. R. 5/2013
6 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 6/2013
7 Comma 5 sostituito da art. 8, comma 2, L. R. 6/2013