Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).
Art. 5
 (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Autovie Venete S.p.A., concessionaria dell'autostrada A4 Trieste-Venezia, la progettazione e realizzazione delle opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per il completamento delle opere relative alla strada regionale 251 per interventi di messa in sicurezza.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 700.000 euro a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 9163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 112, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 9, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3535 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Roveredo in Piano un contributo di 488.250 euro per la realizzazione di una rotonda tra via Brentella e via Primo Maggio in Comune di Roveredo in Piano, da erogare in via anticipata e in un'unica soluzione.
12. L'Ente presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture una relazione dettagliata dell'intervento con il relativo cronoprogramma e rendiconta l'intervento entro il 31 dicembre 2016.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 488.250 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo straordinario nella misura di 1 milione di euro a favore della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., soggetto attuatore del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, finalizzato alla realizzazione del Polo medesimo.
15. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a carico dell'unità di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 3599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Zona Industriale di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati a garantire la transitabilità sui raccordi ferroviari della zona industriale di Trieste.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.5.2.1081 e del capitolo 1835 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica del territorio regionale finanziati ai sensi del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
22. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza e il trattamento di missione dei dirigenti regionali ai sensi della normativa vigente.
23. Per le finalità previste dai commi 19 e 22 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.7.1.1085 e del capitolo 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
24. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
<<Art. 50 bis
 (Delegazione amministrativa interorganica)
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.>>.

25. La Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. assolve alle condizioni di operatività richieste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), attraverso lo svolgimento della propria attività per la Regione in via prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore.
26. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, per la quota non utilizzata, il contributo concesso nell'anno 2010 alla Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. finalizzato alla dotazione di un contributo conoscitivo volto alla definizione delle prospettive di sviluppo nella gestione dei servizi di interesse regionale, per la copertura parziale degli oneri derivanti dalla prosecuzione del progetto MICOTRA nel periodo giugno-dicembre 2013.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 625.259,35 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
31. Ai fini di cui al comma 30 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 30.
32. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Gonars ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per i lavori di sistemazione della viabilità comunale lungo le vie Dante, Monte Santo, Monte Grappa, Cormons fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento.
33. Ai fini di cui al comma 32 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa, alle condizioni stabilite al comma 32.
34. Ai fini del potenziamento delle aree produttive regionali e in una logica di sviluppo della logistica da perseguire anche attraverso atti di fusione dei soggetti gestori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti concessi ed erogati all'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. per la realizzazione dell'interporto, ai fini della partecipazione al Fondo di dotazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno.
35. I finanziamenti di cui all'articolo 4, commi 121 e seguenti, della legge regionale 1/2004, per la realizzazione tramite la società di trasformazione urbana del Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, si intendono confermati a favore del Comune di Ronchi dei Legionari per le medesime finalità qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata costituita la società di trasformazione urbana.
37. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 36 è presentata dal Comune di Gorizia beneficiario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura direzionale regionale competente in materia di edilizia.
38. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini per la rendicontazione.
39. Il finanziamento di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), disposto a favore del Comune di Gorizia, è destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione di Corso Italia e della viabilità in generale.
40. Il finanziamento di cui all'articolo 6, commi 77 e 78, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è destinato, altresì, alla realizzazione di interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza della viabilità locale di collegamento alla strada regionale 251 in Comune di Barcis.
41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.
Note:
1 Parole soppresse al comma 27 da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 15/2014
2 Comma 29 abrogato da art. 13, comma 13, lettera b), L. R. 15/2014
3 Lettera i bis) del comma 20 aggiunta da art. 5, comma 58, L. R. 13/2023