Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).
Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse relative ai contributi di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per il finanziamento integrale della graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa n. 2370 di data 27 settembre 2012 e relativa alle domande presentate entro il 25 giugno 2012; l'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a utilizzare le risorse eccedenti per il finanziamento della graduatoria relativa alle domande presentate entro il 30 settembre 2012.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte con l'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella C di cui al comma 20 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1004 e del capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
3. Nelle more della modifica del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per il completo trasferimento alla Regione dei beni dello Stato appartenenti al demanio idrico e delle relative funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere in via di anticipazione con fondi a carico del bilancio regionale le spese necessarie per la realizzazione o per la sola progettazione, mediante l'avvalimento previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 265/2001, di opere idrauliche e di interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati a ridurre le situazioni di pericolosità lungo le tratte fluviali di competenza dello Stato.
5. Per le finalità di cui al comma 3, relativamente alle spese di investimento, è autorizzata la spesa di 769.681 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.3.2.1049 e del capitolo 1837 e, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 1836 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
7. Il Consorzio di cui al comma 6 presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.3.2.1050 e del capitolo 4083 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. Al fine di concorrere alla promozione del biennio di Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare le iniziative previste dal programma delle Regioni alpine interessate.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
11. Sono confermati gli impegni assunti con il decreto del Servizio territorio montano e manutenzioni n. 2651 del 5 ottobre 2007 a favore della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico forestale lungo il corso del Rio Barman e, al fine di migliorare la sicurezza idrogeologica del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere l'area di intervento al corso principale del torrente Resia.
14. I soggetti attuatori di interventi di regimentazione idraulica e messa in sicurezza della rete fluviale in delegazione amministrativa intersoggettiva sono autorizzati a utilizzare integralmente le economie di spesa derivanti dalla realizzazione delle opere.
19.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituita dalla seguente:

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 5/2013
2 Comma 12 abrogato da art. 65, comma 1, lettera u), L. R. 11/2015
3 Comma 13 sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 31/2017
4 Comma 16 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.