Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2013 ad eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi da 2 a 7 e dall'articolo 4, comma 85, che hanno effetto dal 31 dicembre 2012.