Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).
Art. 14
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
18.
Il comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:
<<25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.>>.

26. Gli enti locali istituiti a decorrere dal 2013 sono soggetti alla disciplina regionale in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale a decorrere dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.
29. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
30. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2013. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
33. Le disposizioni contenute nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni a favore delle zone terremotate nel magio 2012), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative, in materia di enti locali, in capo a organi statali si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli articoli 3, 4 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).
39. AI fine di assicurare la coerenza delle registrazioni delle operazioni contabili tra i livelli di governo all'interno del territorio regionale, anche con riferimento all'uniforme applicazione della classificazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), istituita ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nell'ambito della contabilizzazione dei finanziamenti regionali derivanti da delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la Giunta regionale costituisce un tavolo tecnico interistituzionale Regione-enti locali in attuazione dei principi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 1/2006, per la verifica dell'uniformità dei criteri adottati e la proposta di eventuali misure correttive. La Giunta prende atto degli esiti dello studio, emanando con proprio atto di indirizzo le conseguenti direttive generali in materia.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 5/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 5/2013
3 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 5/2013
4 Comma 5 abrogato da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 5/2013
5 Comma 8 abrogato da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 5/2013
6 Comma 6 sostituito da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 5/2013
7 Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 5, lettera e), L. R. 5/2013
8 Parole soppresse al comma 7 da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 5/2013
9 Comma 36 abrogato da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 5/2013
10 Comma 37 abrogato da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 5/2013
11 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 11, comma 6, L. R. 5/2013
12 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 11, comma 7, L. R. 5/2013
13 Comma 4 ter aggiunto da art. 10, comma 45, lettera a), L. R. 6/2013
14 Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 45, lettera b), L. R. 6/2013
15 Lettera c) del comma 11 abrogata da art. 14, comma 22, lettera b), L. R. 23/2013
16 Comma 12 abrogato da art. 14, comma 22, lettera b), L. R. 23/2013
17 Comma 22 abrogato da art. 14, comma 22, lettera c), L. R. 23/2013
18 Comma 34 abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, L.R. 1/2006.
19 Lettera a) del comma 11 sostituita da art. 14, comma 10, L. R. 15/2014
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 11, stabilita da art. 14, comma 11, L. R. 15/2014
21 Comma 1 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
22 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
23 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
24 Comma 4 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
25 Comma 4 ter abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
26 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
27 Comma 6 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
28 Comma 7 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
29 Comma 9 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
30 Comma 10 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
31 Comma 11 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
32 Comma 13 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
33 Comma 14 abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014
34 Comma 28 abrogato da art. 50, comma 2, lettera d), L. R. 3/2016
35 Comma 35 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24 e 28, L.R. 1/2006.
36 Comma 31 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
37 Comma 32 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.