Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).
Art. 13
 (Finalità 12 - Partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
2. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la quota di 279.120,33 euro iscritta per l'anno 2012 sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.
3. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007 la quota di 2.419.369,72 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.
4. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007 la quota di 15.482.645,31 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.
5. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, la quota di 47.564,78 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.
6. In deroga all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 21/2007 la quota di 172.204,13 euro corrispondente a parte delle somme trasferite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 23 gennaio 2012 sull'unità di bilancio 4.6.2.1084 con riferimento al capitolo 6922 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, viene trasferita all'esercizio 2013 sui medesimi unità di bilancio e capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
7. In deroga all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 21/2007 la quota di 36.162,87 corrispondente a parte delle somme trasferite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 23 gennaio 2012 sull'unità di bilancio 4.8.2.1086 con riferimento al capitolo 3858 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, viene trasferita all'esercizio 2013 sui medesimi unità di bilancio e capitolo dello stato dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. Alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni) sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 4 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1 dell'articolo 33, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all'articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e nel comma 3 dell'articolo 33, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni immobili patrimoniali di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale.>>;

11. Le modifiche di cui al comma 10 trovano applicazione dal primo rinnovo del Co.Re.Com. successivo all'entrata in vigore della presente legge.
18. Con riferimento all'articolo 36 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 13/2009 e per le istanze presentate all'Amministrazione regionale nel corso dell'anno 2012, l'importo dell'anticipazione regionale è pari al 30 per cento del contributo concesso a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, erogabile a favore dei soggetti richiedenti con sede legale e unità operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia fino all'esaurimento delle disponibilità di bilancio.
19. Qualora le esigenze finanziarie complessive derivanti dalle richieste presentate siano di entità superiore alla disponibilità di bilancio, la percentuale di cui al comma 18 è progressivamente ridotta di un punto per tutti i richiedenti ammessi al finanziamento, entro i limiti di copertura del pertinente capitolo di bilancio.
20. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabiliti le condizioni di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 18 e gli obblighi a carico del beneficiario ivi comprese le modalità di restituzione dell'anticipazione medesima.
21.
All'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente:

22.
All'articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

23. Ai fini del rispetto delle finalità del programma PAR FSC, nonché dell'utilizzo ottimale delle relative risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti attuativi delle linee contributive afferenti il PAR FSC, riferibili a canali contributivi vigenti per i diversi settori anche in parziale deroga alle norme procedimentali e alle modalità attuative previste dalle relative leggi regionali e regolamenti di attuazione.
24. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.
Note:
1 Al comma 10 del presente articolo le parole "della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11" sono sostituite con le parole "della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11", come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 13/2/2013, n. 7.
2 Comma 17 abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
3 Comma 8 abrogato da art. 13, comma 2, L. R. 23/2013
4 Comma 12 abrogato da art. 2, comma 44, L. R. 15/2014
5 Comma 13 abrogato da art. 2, comma 44, L. R. 15/2014
6 Comma 14 abrogato da art. 2, comma 44, L. R. 15/2014
7 Comma 15 abrogato da art. 2, comma 44, L. R. 15/2014
8 Comma 16 abrogato da art. 2, comma 44, L. R. 15/2014