2. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione). Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 11, L.R. 4/1999, con effetto dall'1/1/2014.
In relazione alla modifica dell'articolo 11 della legge regionale 18/2001, di cui al comma 1, all'unitā di bilancio 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nella denominazione del capitolo 4757 le parole <<per il funzionamento della propria attivitā istituzionale e>> sono soppresse.
<<67 bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 sono immediatamente esecutive, fatto salvo per le deliberazioni aventi a oggetto l'adozione del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo dell'organismo, le quali sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.>>.