Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
Art. 76
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), č inserito il seguente:
<<4 bis. L'attivitā di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivitā di autoriparazione), č consentita solamente in officine con sede fissa, in conformitā alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.>>.