Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
Art. 53
1. All'articolo 6 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
alla lettera c) del comma 1 le parole <<ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina>> sono sostituite dalle seguenti: <<al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale>>;

d)
la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.>>;

e)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 non possono, altresì, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.>>;