Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
Art. 40
 (Interventi in materia di politiche della sicurezza)
1. Sono fatti salvi i finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), agli enti locali che entro il termine del 31 ottobre 2012, stabilito dall'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), abbiano presentato un resoconto delle attivitā svolte. I medesimi enti locali devono completare la realizzazione dei progetti e presentare la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro e non oltre il 31 ottobre 2013.