Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
Art. 317
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2012 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.