1. All'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali a esso correlati), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 2 č sostituita dalla seguente:
<<c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;>>;
b)
dopo il comma 3 č inserito il seguente:
<<3 bis. I componenti di cui al comma 2, lettera c), sono designati dalle tre associazioni maggiormente rappresentative. La rappresentativitā delle associazioni viene determinata in base al numero degli iscritti.>>.