Art. 257
(Conferma di contributi per opere pubbliche)
1. I finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilitā con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, che siano state ultimate dopo la scadenza dei termini stabiliti e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermati a tutti gli effetti. Il termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi dei lavori medesimi č ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.
2. Il termine per l'ultimazione dei lavori e dei procedimenti amministrativi ed espropriativi delle opere di cui al comma 1, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, č prorogato al 31 dicembre 2013.