Al
comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 42/1996 le parole <<
L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, puņ comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasici, avvalendosi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, l'Organo gestore puņ autorizzare o disporre i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale>>.