Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
Art. 2
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Termine del procedimento)
1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.>>.

4. Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti sono ridotti a novanta giorni.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli non conclusi entro il termine di adeguamento di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i termini previgenti.