1.
Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nonché del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale:
a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro di cui all'articolo 20 e quelle relative alla sua tenuta;
b) sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 1.