Legge regionale 09 novembre 2012, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/11/2017

Valorizzazione delle strutture alpine regionali.
Art. 16
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

b) l'articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivitą economiche e produttive);
c) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attivitą del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli - Venezia Giulia);
d) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi regionali di promozione dell'attivitą del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia>>);