Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Art. 6

(Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede legale o operativa nella regione, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.

(1)

1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 5/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 5/2013