Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Art. 37

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 39/1990, come sostituito dall'articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti), e con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).

2. Il regolamento di cui all'articolo 36 stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.