Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Art. 19

(Programmi di informazione e di educazione)

1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.

2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

3. I programmi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:

a) promuovere l'acquisto responsabile dell'animale di affezione, inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e salute;

b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di diciotto anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale;

c) limitare la riproduzione non pianificata di animali di affezione;

d) promuovere l'importanza dell'iscrizione all'anagrafe canina.

(1)(2)

4. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.

5. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.

Note:

Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 281, comma 1, L. R. 26/2012

Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 5/2015