Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Art. 11

(Adozioni)

1. Al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, i Comuni possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 6, incentivi all'adozione degli animali.

2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate o in contributi in denaro finalizzati a tali interventi ed erogati periodicamente dopo il controllo delle condizioni dell'animale.

3. I Comuni vigilano sul rispetto della normativa vigente da parte degli affidatari.