Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
CAPO III
 TUTELA DEI GATTI LIBERI
Art. 23
 (Cura e gestione delle colonie feline)
1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.
2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.
3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilitā ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino č ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.
5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietā o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietā privata č subordinato al consenso del proprietario.
6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).