Art. 25
(Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina)
1. È istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è adottato il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.