Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 5

(Piano energetico regionale - PER)

(1)(2)

1. Il Piano energetico regionale, di seguito PER, costituisce atto di pianificazione della strategia energetica della Regione, orientato al raggiungimento dell'autosufficienza e della sicurezza energetica del territorio regionale e al conseguimento, nel quadro normativo nazionale e comunitario, dello sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è sviluppato in coerenza con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia).

3. Il PER si compone dei seguenti elementi:

a) il quadro del sistema energetico regionale, comprensivo delle disponibilità energetiche potenziali del territorio, dei fabbisogni energetici dei settori e dei bilanci energetici;

b) l'individuazione degli obiettivi generali, declinati in obiettivi specifici, da attuare attraverso la determinazione di azioni di Piano;

c) la previsione degli scenari energetici regionali, delineata sia in assenza che in presenza delle azioni programmate, riferita all'arco temporale assunto;

d) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano;

e) il piano di comunicazione;

f) il piano di monitoraggio;

g) le norme di attuazione del Piano, nonché le eventuali linee guida per le strategie energetiche da attuare sul territorio regionale.

4. Le norme di attuazione del Piano di cui al comma 3, lettera g), assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge.

5. La struttura regionale competente in materia di energia provvede alla predisposizione del PER.

6. Il percorso di approvazione del PER rispetta le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di PER, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del PER.

8. L'avviso di avvio del processo di VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso. Le modalità di partecipazione al processo di formazione del PER sono disciplinate dal decreto legislativo 152/2006.

9. La struttura regionale competente in materia di energia aggiorna la proposta di PER all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare e predispone il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.

10. La proposta di PER, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, adottati dalla Giunta regionale, sono messi a disposizione per la consultazione pubblica con le modalità di cui al comma 8, nonché sono sottoposti ai pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, qualora esauriti i tempi per la consultazione di VAS, l'autorità competente predispone comunque il parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006.

11. Il PER aggiornato sulla base delle osservazioni e dei pareri presentati e del parere motivato espresso dall'autorità competente, è emanato dal Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

12. Il PER è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a un monitoraggio biennale, può essere modificato in ogni tempo con decreto del Presidente della Regione, in conformità alla disciplina della VAS ed è aggiornato almeno ogni sei anni.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo, limitatamente alle parole "escluse le procedure relative alla VAS", nonché del comma 9, limitatamente alle parole "Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8".

Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.