Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 24

(Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche)

(1)

1. Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.

1 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinati l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, con particolare riferimento, in conformità alla normativa statale di settore, ai seguenti aspetti:

a) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;

b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;

c) gli adempimenti obbligatori per l'efficienza energetica degli impianti termici;

d) le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005.

(2)

1 ter. A UCIT s.r.l. sono delegati i poteri di accertamento delle violazioni di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste:

a) dal decreto legislativo 192/2005;

b) dall'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) dall'articolo 16, comma 22, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

(3)

2. Al fine di procedere alle verifiche sulle certificazioni energetiche, con deliberazione della Giunta regionale:

a) sono determinati gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche;

b) sono definite le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 192/2005 e in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici).

(4)

2 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinate le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche, in conformità ai principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 192/2005.

(5)

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 34, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 34, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 34, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Comma 2 sostituito da art. 5, comma 34, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 34, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.