Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 18

(Infrastrutture energetiche lineari)

(1)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale quelli con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt il cui tracciato interessi, rispettivamente, i confini anche nazionali del territorio regionale, il territorio di più province e uno o più territori comunali; sono comunque considerati di carattere sovraregionale gli elettrodotti di tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt appartenenti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;

b) per gasdotti di carattere regionale e locale quelli, non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 164/2000, il cui tracciato interessa, rispettivamente, il territorio di più province e uno o più territori comunali.

2. L'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa alle infrastrutture energetiche lineari, qualora realizzate da soggetti titolari di obblighi di servizio pubblico in relazione alle attività di trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità, nonché, anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Gli stessi effetti di cui al comma 2 si applicano anche all'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale, limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali diversi.

4. Relativamente agli elettrodotti di cui al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione che una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile importata venga destinata all'uso e al soddisfacimento dei fabbisogni energetici di attività del sistema economico e produttivo aventi sedi o impianti localizzati e operanti nel territorio regionale.

5. L'autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti di carattere sovraregionale che interessano il territorio della Regione Veneto è rilasciata previo raggiungimento di intesa, espressa con le modalità di cui all'articolo 11.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, limitatamente alle parole "anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9" e l'illegittimità costituzionale del comma 4.