Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 57
 (Norme urgenti)
3. In sede di rendicontazione dei finanziamenti concessi, per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell' articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in deroga a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, i soggetti beneficiari presentano le rispettive documentazioni di spesa riferite esclusivamente all'utilizzazione delle somme percepite a titolo di finanziamento.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 209, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 18, lettera c), L. R. 27/2012
3 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.