Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 53
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate:

a) la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia);
b) la legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici);
c) la legge regionale 14 febbraio 2002, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24, recante "Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici");
d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilitą, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
e) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);
f) l'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitą venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
g) il comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivitą edilizia e del paesaggio);
h) la legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), e il relativo piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres;
i) i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale); i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze presentate in vigenza dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 14/2008, concludono il proprio iter di approvazione ai sensi di quanto in esso disposto;
j)
la legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), a decorrere da centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 13, comma 1, che viene abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.