Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 43
 (Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti)
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.
5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.
6. L'inammissibilità dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonché la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalità e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 12/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 12/2013
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 13, L. R. 15/2014
4 Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015
5 Comma 2 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera g), L. R. 19/2015