Art. 39
(Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali)
1. Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati. L'attestazione indica, tra l'altro, l'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
2. La domanda deve essere corredata dell'indicazione dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e di idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi, impianti e attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali ma solo sul posto di lavoro.
3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.