Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 37
 (Modifiche degli impianti esistenti)
2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformità al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse.
5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, L. R. 12/2013
2 Comma 6 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015
3 Comma 7 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015