Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 3
 (Funzioni della Provincia)
1. La Provincia, in conformitą agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:
b) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici;
c) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;
d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt che interessano uno o pił territori comunali della medesima provincia, esclusi gli elettrodotti di carattere sovraregionale di cui all'articolo 18;
e) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), relative all'installazione e all'esercizio di gasdotti di distribuzione che interessano uno o pił territori comunali della medesima provincia, con esclusione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme;
f) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), per la costruzione di reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) che interessano il territorio della medesima Provincia.