Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 21
 (Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia)
2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1, l'impianto o il deposito può essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora l'amministrazione competente entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione:
a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato;
b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme tecniche, di sicurezza e fiscali, nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco;
e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio, se prevista.
5. La certificazione finale di cui al comma 3 tiene luogo del provvedimento accertativo di collaudo o del certificato di collaudo di cui al presente articolo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 7, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Comma 8 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8 Comma 9 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9 Comma 10 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Comma 11 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11 Comma 12 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Comma 13 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Comma 14 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14 Parole soppresse al comma 1 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
15 Parole soppresse al comma 3 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022