Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 19
 (Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici)
1. Le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt nel territorio regionale, autorizzate a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, devono di norma essere realizzate in cavo interrato. L'autorizzazione può ammettere eccezioni a seguito di una oggettiva valutazione della fattibilità, dell'opportunità e della convenienza di tale realizzazione in rapporto ai relativi aspetti tecnici ed economici e alle reali esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i progetti relativi all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti di generazione elettrica a biomasse, da autorizzarsi dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 12 e seguenti, sono integrati da idonei piani di approvvigionamento della materia prima. All'atto della comunicazione di fine lavori deve essere presentata idonea documentazione che attesti la provenienza del prodotto, nonché la sua tracciabilità e rintracciabilità attraverso certificazioni di origine e di assenza di contaminazioni di ogni genere, ivi comprese quelle radioattive. Il relativo provvedimento di autorizzazione dispone modalità e termini per la trasmissione periodica, all'amministrazione competente al suo rilascio, della documentazione e delle certificazioni.
3. I progetti degli impianti di cui al comma 2, soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, devono prevedere la realizzazione di idonei apparati tecnologici e relativi sistemi informatici per il monitoraggio ambientale continuo delle emissioni degli impianti stessi. I dati giornalieri costanti del monitoraggio devono essere riportati e archiviati in specifici siti internet appositamente aperti e curati dalle società titolari degli impianti stessi.
4. L'obbligo di cui al primo periodo del comma 2 è esteso anche agli impianti a biomasse soggetti a procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 16, comma 4.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 189, comma 1, L. R. 26/2012