Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 13
 (Contenuti dell'istanza)
1. Nell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 il proponente individua autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al relativo progetto, anche individuandoli tra quelli di cui all'allegato A alla presente legge.
2. L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione unica comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto è corredato del relativo piano particellare contenente anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate. Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.
3. Nei casi in cui l'intervento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di assoggettabilità, l'istanza può essere corredata del progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della convocazione della conferenza di servizi, l'istanza è integrata dal progetto di cui al comma 2, redatto in conformità alle eventuali prescrizioni del provvedimento stesso.
4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:
b) qualora previsto dalle norme di settore, progetto di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di reinserimento e recupero ambientale;
c) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
1) i dati generali del proponente;
3) la descrizione delle caratteristiche tecniche ed energetiche dell’impianto e della fonte utilizzata, il calcolo dell’indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata privilegiando la filiera corta atta al contenimento della produzione di co2 derivante dal trasporto su gomma; è, altresì, vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate; per gli impianti eolici descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi, che non può essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l’opera di presa o in prossimità di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi;
4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dei costi complessivi degli interventi, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
5) la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
6) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;
6 bis) la stima dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto, corrispondenti ai ricavi della vendita dell'energia comprensivi dei premi tariffari previsti dal contratto stipulato con il GSE;
c bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;
d) i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 8;
f) per gli impianti per i quali non è necessaria la titolarità dell'area ai sensi del comma 6, ove non sussista tale titolarità, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
g) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita ai sensi della previgente normativa di settore, ovvero dichiarazione di assenso di cui all'articolo 20;
h) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 dell'allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive -TICA), e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente; entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
i) la dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;
j) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ove prescritta;
k) la documentazione prevista dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ove prescritta, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;
l) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;
m) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione comunale, che esegue le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;
n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione del gestore di rete da cui risultino le valutazioni da questo effettuate a seguito della presentazione di più richieste di connessione riferite a una medesima area, tali da rendere necessaria la realizzazione di una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti; tale relazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
p) la specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A.
5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:
a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;
b bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;
c) qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi di linee elettriche; in tal caso l'istanza è corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;
f) ove prescritta, documentazione prevista dal decreto legislativo 4/2008, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;
g) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;
h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
i) specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A;
j) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale, copia dell'istanza di autorizzazione, presentata all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la realizzazione della parte dell'infrastruttura prevista fuori dal territorio regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta;
k) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione, rilasciata dai rispettivi competenti enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati, attestante l'ammissibilità tecnica e costruttiva del progetto in relazione agli obblighi di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle reti e dei rispettivi sistemi elettrici nazionali.
7. Il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino la titolarità delle aree, ovvero sulla base di contratti preliminari regolarmente registrati, purché entro la data di adozione del provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia integrata con gli atti definitivi redatti in forma di atti pubblici regolarmente registrati.
Note:
1 Le disposizioni relative ai divieti di cui alla lett. c), n. 3 del presente comma entrano in vigore l'1 gennaio 2014, come stabilito dall'art. 54, c. 4, della presente legge.
2 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 6 del presente articolo, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
3 Parole aggiunte al numero 3) della lettera c) del comma 4 da art. 127, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.
4 Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 127, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.
5 Lettera b bis) del comma 5 aggiunta da art. 127, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.
6 Integrata la disciplina del numero 3) della lettera c) del comma 4 da art. 4, comma 25, L. R. 13/2021
7 Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
9 Parole sostituite al comma 8 da art. 95, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022
10 Numero 6 bis) della lettera c) del comma 4 aggiunto da art. 4, comma 39, lettera a), L. R. 13/2022