Legge regionale 09 agosto 2012, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.
Art. 14
(Soppressione)
1.
L'Agenzia regionale del lavoro, istituita con il capo II del titolo I della legge regionale 12 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e di seguito denominata Agenzia, è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 2013.
2. Dall'1 gennaio 2013 il Direttore dell'Agenzia cessa dall'incarico.