Art. 1
1. Il presente capo mira a favorire nella Regione Friuli Venezia Giulia il soddisfacimento del diritto alla abitazione, a promuovere politiche di edilizia residenziale pubblica e a uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, a migliorare le modalità di gestione del patrimonio pubblico, con lo scopo di contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale e di procedere alla semplificazione delle procedure mediante un progressivo processo di riordino delle funzioni e di razionalizzazione delle attività delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), istituite con la
legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. Il processo di riordino e di razionalizzazione è attuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, nonché degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, e definisce la nuova organizzazione delle ATER.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.