Legge regionale 08 giugno 2012, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 31
 (Norme finanziarie)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, č previsto un onere di un milione di euro per l'anno 2012 a valere sullo stanziamento all'uopo allocato sull'unitā di bilancio 11.3.1.1185 capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Per le finalitā di cui all'articolo 20, comma 5, č autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unitā di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3516 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Interventi per il supporto alle attivitā di avviamento e gestione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia".
3. Per le finalitā di cui all'articolo 27, comma 2, č autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unitā di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3517 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Interventi per iniziative di sostegno allo sviluppo e alla diffusione della previdenza complementare".