Art. 28
(Mobilizzazione del trattamento di fine rapporto)
1. Lo statuto del Fondo potrą prevedere ipotesi di mobilizzazione del TFR maturato in favore della previdenza complementare attraverso specifici accordi di categoria.
2. Sarą in esclusiva facoltą dei datori di lavoro accogliere l'istanza del dipendente.