Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina della portualità di competenza regionale.
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Principi generali e finalità)
2. La Regione esercita l'attività di regolazione sui Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro nell'ottica primaria di favorire la realizzazione delle infrastrutture e lo svolgimento dei servizi funzionali all'organizzazione di una piattaforma logistica regionale che consideri i porti esistenti nel territorio della Regione, le aree retroportuali e intermodali, anche in relazione ai corridoi di traffico transnazionali promossi dall'Unione europea. La Regione riconosce l'interesse strategico dei Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, ne sostiene lo sviluppo nel rispetto delle competenze dello Stato mediante opportune forme di cooperazione, anche con proprie risorse, tenuto conto delle caratteristiche e delle necessità di ciascuno dei porti, nonché in considerazione del loro ruolo per l'accesso ai corridoi europei.
Art. 2
 (Attribuzioni della Regione)
1. Fatte salve le funzioni mantenute in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 111/2004, la Regione esercita le funzioni pianificatorie, programmatorie e amministrative per l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3.
4. Nelle materie di propria competenza all'Amministrazione regionale sono attribuiti poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza.
Note:
1 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 10, comma 1, L. R. 29/2017
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 82, comma 1, L. R. 8/2022